Art. 8

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato

In vigore dal 22 ago 2023
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4, alle catture di rombo chiodato (Scophthalmus maximus) effettuate con sfogliare dotate di sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (TBB). 2.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari di rombo chiodato catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.
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