Art. 3
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo
In vigore dal 22 ago 2023
Esenzioni legate al tasso di sopravvivenza per lo scampo
1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica, nelle acque dell’Unione del Mare del Nord (divisione CIEM 3a e sottozona CIEM 4), alle seguenti catture di scampo (Nephrops norvegicus):
a)
catture effettuate con nasse (FPO (31));
b)
catture effettuate con reti a strascico (OTB, OTT, TBN) con:
i)
un sacco di dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm; oppure
ii)
un sacco di dimensioni di maglia di almeno 70 mm e dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm.
2. In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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