Art. 11

Notifica delle infrazioni

In vigore dal 17 ago 2023
Notifica delle infrazioni Gli Stati membri notificano alla Commissione per via elettronica, entro cinque giorni lavorativi, ogni infrazione rilevata dai servizi di ispezione, od ogni serio sospetto di infrazione, che possa perturbare gli scambi di uova all’interno dell’Unione. Si ritiene che gli scambi all’interno dell’Unione siano perturbati in particolare nel caso di gravi infrazioni da parte di operatori che producono o commercializzano uova destinate alla vendita in un altro Stato membro.
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Notifica delle infrazioni (Art. 11 Regolamento (UE) 2023/2466) — Testo vigente | Portale Normativo