Art. 9

Modifica e correzione delle relazioni CBAM

In vigore dal 17 ago 2023
Modifica e correzione delle relazioni CBAM 1.   Un dichiarante può modificare la relazione CBAM già presentata entro due mesi dalla fine del trimestre di riferimento. 2.   In deroga al paragrafo 1, un dichiarante può modificare le relazioni CBAM per i primi due periodi di riferimento fino al termine per la presentazione della terza relazione CBAM. 3.   In caso di motivata richiesta del dichiarante, l’autorità competente valuta tale richiesta e, se del caso, lo autorizza a ripresentare la relazione CBAM o a correggerla dopo il termine di cui ai paragrafi 1 e 2 ed entro un anno dalla fine del trimestre di riferimento. La ripresentazione della relazione CBAM corretta o, se del caso, la sua correzione è effettuata non oltre un mese dall’approvazione dell’autorità competente. 4.   Le autorità competenti motivano il rifiuto della richiesta presentata ai sensi del paragrafo 3 e informano il richiedente del diritto di presentare ricorso. 5.   Non è possibile modificare la relazione CBAM nel corso di una controversia. La relazione può essere sostituita per tener conto dell’esito di tale controversia.
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