Art. 7
Comunicazione delle informazioni concernenti il prezzo del carbonio dovuto
In vigore dal 17 ago 2023
Comunicazione delle informazioni concernenti il prezzo del carbonio dovuto
1. Se del caso il dichiarante indica nelle relazioni CBAM le informazioni seguenti concernenti il prezzo del carbonio dovuto in un paese di origine per le emissioni incorporate:
a)
il tipo di prodotto indicato dal codice NC;
b)
il tipo di prezzo del carbonio;
c)
il paese in cui il prezzo del carbonio è dovuto;
d)
la forma della riduzione o qualsiasi altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione di tale prezzo del carbonio;
e)
l’importo del prezzo del carbonio dovuto, una descrizione dello strumento di fissazione del prezzo del carbonio e gli eventuali meccanismi di compensazione;
f)
l’indicazione della disposizione dell’atto giuridico che prevede il prezzo del carbonio, la riduzione o altre forme di compensazione, compresa una copia dell’atto giuridico;
g)
il quantitativo delle emissioni dirette o indirette incorporate che sono interessate;
h)
il quantitativo delle emissioni incorporate interessate da eventuali riduzioni o altre forme di compensazione, tra cui l’assegnazione gratuita, se del caso.
2. Gli importi monetari di cui al paragrafo 1, lettera e), saranno convertiti in euro sulla base del tasso di cambio medio dell’anno precedente a quello in cui si deve presentare la relazione. I tassi di cambio medi annui si basano sulle quotazioni pubblicate dalla Banca centrale europea. Per le valute la cui quotazione non è pubblicata dalla Banca centrale europea, i tassi di cambio medi annui si basano sulle informazioni pubblicamente disponibili relative ai tassi di cambio effettivi. I tassi di cambio medi annui sono indicati dalla Commissione nel registro transitorio CBAM.
Storico versioni
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