Art. 6

Raccolta e comunicazione dei dati concernenti il perfezionamento attivo

In vigore dal 17 ago 2023
Raccolta e comunicazione dei dati concernenti il perfezionamento attivo 1.   Per le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo e successivamente immesse in libera pratica come merci identiche o come prodotti trasformati, il dichiarante fornisce nelle relazioni CBAM le informazioni seguenti per il trimestre successivo al trimestre in cui è avvenuto l’appuramento del regime doganale a norma dell’articolo 257 del regolamento (UE) n. 952/2013: a) i quantitativi delle merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 che sono stati immessi in libera pratica dopo un perfezionamento attivo durante tale periodo; b) le emissioni incorporate corrispondenti ai quantitativi di merci di cui alla lettera a) che sono stati immessi in libera pratica dopo il perfezionamento attivo durante tale periodo; c) il paese di origine delle merci di cui alla lettera a), se noto; d) gli impianti in cui sono state prodotte le merci di cui alla lettera a), se noti; e) i quantitativi delle merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 vincolate al regime di perfezionamento attivo e risultanti nei prodotti trasformati che sono stati immessi in libera pratica durante tale periodo; f) le emissioni incorporate corrispondenti alle merci utilizzate per produrre i quantitativi dei prodotti trasformati di cui alla lettera e); g) in caso di esonero dall’obbligo di presentare il conto di appuramento concesso dall’ufficio doganale a norma dell’articolo 175 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (11), il dichiarante presenta l’esonero. 2.   La comunicazione e il calcolo delle emissioni incorporate, di cui al paragrafo 1, lettere b) e f), si effettuano in conformità degli . 3.   In deroga al paragrafo 2, qualora le merci o i prodotti trasformati vincolati al regime di perfezionamento attivo siano immessi in libera pratica a norma dell’articolo 170, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le emissioni incorporate di cui al paragrafo 1, lettere b) e f), sono calcolate sulla base della media ponderata delle emissioni incorporate della totalità delle merci della stessa categoria di merci CBAM, secondo la definizione dell’allegato II del presente regolamento, vincolate al regime di perfezionamento attivo dal 1o ottobre 2023. Le emissioni incorporate di cui al primo comma si calcolano nel modo seguente: a) le emissioni incorporate di cui al paragrafo 2, lettera b), sono le emissioni incorporate totali delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo che sono importate, e b) le emissioni incorporate di cui al paragrafo 2, lettera f), sono le emissioni incorporate totali delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo che sono state utilizzate in una o più operazioni di trasformazione moltiplicate per le percentuali quantitative dei prodotti trasformati, ottenuti da tali merci, che sono stati importati.
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