Art. 33
Protezione dei dati personali
In vigore dal 17 ago 2023
Protezione dei dati personali
1. I dati personali registrati nel registro transitorio CBAM e i componenti dei sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale sono trattati ai fini dell’attuazione del regolamento (UE) 2023/956, tenuto conto degli obiettivi specifici di tali banche dati stabiliti nel presente regolamento. I dati personali potrebbero essere trattati per le finalità seguenti:
a)
finalità di autenticazione e gestione dell’accesso;
b)
monitoraggio, controlli e revisione delle relazioni CBAM;
c)
comunicazioni e notifiche;
d)
conformità e procedimenti giudiziari;
e)
funzionamento dell’infrastruttura informatica, compresa l’interoperabilità con i sistemi decentrati a norma del presente regolamento;
f)
statistiche e riesame del funzionamento del regolamento (UE) 2023/956 e del presente regolamento.
2. Le autorità di controllo nazionali degli Stati membri nel settore della protezione dei dati personali e il Garante europeo della protezione dei dati collaborano, a norma dell’articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725, per garantire un controllo coordinato del trattamento dei dati personali registrati nel registro transitorio CBAM e dei componenti dei sistemi elettronici sviluppati a livello nazionale.
3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non pregiudicano il diritto di rettifica dei dati personali in conformità dell’ del regolamento (UE) 2016/679.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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