Art. 3
Obblighi di comunicazione dei dichiaranti
In vigore dal 17 ago 2023
Obblighi di comunicazione dei dichiaranti
1. Ciascun dichiarante provvede affinché, sulla base dei dati, il gestore possa comunicare, come stabilisce l’allegato III del presente regolamento, le informazioni seguenti concernenti le merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, importate durante il trimestre cui si riferisce la relazione CBAM:
a)
il quantitativo delle merci importate, espresso in megawatt ora per l’energia elettrica e in tonnellate per le altre merci;
b)
il tipo di merci identificato dal rispettivo codice NC.
2. Ciascun dichiarante fornisce, nelle relazioni CBAM, le informazioni seguenti sulle emissioni incorporate delle merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, secondo l’elenco di cui all’allegato I del presente regolamento:
a)
il paese di origine delle merci importate;
b)
l’impianto in cui sono state prodotte le merci, identificato dai dati seguenti:
1)
il codice ONU per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE) del sito applicabile;
2)
il nome della società dell’impianto, l’indirizzo dell’impianto e la trascrizione in inglese;
3)
le coordinate geografiche della principale fonte di emissione dell’impianto;
c)
i percorsi produttivi usati, definiti nell’allegato II, sezione 3, del presente regolamento, che rispecchiano la tecnologia impiegata per la produzione delle merci, e le informazioni sui parametri specifici che qualificano il percorso produttivo scelto secondo la definizione di cui all’allegato IV, sezione 2, per determinare le emissioni dirette incorporate;
d)
le specifiche emissioni dirette incorporate delle merci, che sono determinate convertendo le emissioni dirette attribuite dei processi di produzione in emissioni specifiche delle merci espresse in CO2e per tonnellata, conformemente all’allegato III, sezioni F e G, del presente regolamento;
e)
gli obblighi di comunicazione che incidono sulle emissioni incorporate delle merci, di cui all’allegato IV, sezione 2, del presente regolamento;
f)
per l’energia elettrica come merce importata, il dichiarante comunica le informazioni seguenti:
1)
il fattore di emissione utilizzato per l’energia elettrica, espresso in tonnellate di CO2e per MWh (megawatt ora) determinato in conformità dell’allegato III, sezione D, del presente regolamento;
2)
la fonte dei dati o il metodo usato per determinare il fattore di emissione dell’energia elettrica, determinato in conformità dell’allegato III, sezione D, del presente regolamento;
g)
per le merci in acciaio il numero di identificazione (se noto) della specifica acciaieria in cui è stato prodotto un particolare lotto di materia prima.
3. Per specifiche emissioni indirette incorporate ciascun dichiarante comunica nelle relazioni CBAM le informazioni seguenti, elencate nell’allegato I del presente regolamento:
a)
il consumo di energia elettrica, espresso in megawatt ora, del processo di produzione per tonnellata di merci prodotta;
b)
se la comunicazione riguarda le emissioni effettive oppure i valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, conformemente all’allegato III, sezione D, del presente regolamento;
c)
il fattore di emissione corrispondente dell’energia elettrica consumata;
d)
il quantitativo delle specifiche emissioni indirette incorporate, che è determinato convertendo le emissioni indirette incorporate attribuite dei processi di produzione in emissioni specifiche indirette delle merci, espresse in CO2e per tonnellata, conformemente all’allegato III, sezioni F e G, del presente regolamento.
4. Se le norme per la determinazione dei dati sono diverse da quelle indicate all’allegato III del presente regolamento, il dichiarante fornisce informazioni supplementari e una descrizione della base metodologica delle norme impiegate per determinare le emissioni incorporate. Le norme descritte garantiscono una copertura e un’accuratezza analoghe dei dati sulle emissioni, compresi i limiti di sistema, i processi di produzione monitorati, i fattori di emissione e altri metodi impiegati per il calcolo e la comunicazione.
5. Ai fini della comunicazione il dichiarante può chiedere che il gestore usi un modello elettronico offerto dalla Commissione e fornisca il contenuto della comunicazione di cui all’allegato IV, sezioni 1 e 2.
Storico versioni
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