Art. 21

Gestione dell’accesso degli utenti CBAM

In vigore dal 17 ago 2023
Gestione dell’accesso degli utenti CBAM 1.   L’autenticazione e la verifica dell’accesso dei dichiaranti per le merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956, a fini di accesso ai componenti del registro CBAM, si effettuano utilizzando il sistema UUM&DS di cui all’, paragrafo 1, lettera a). 2.   La Commissione fornisce i servizi di autenticazione che consentono agli utenti del registro transitorio CBAM di accedere in sicurezza a tale registro. 3.   La Commissione utilizza l’UUM&DS per autorizzare il proprio personale ad accedere al registro transitorio CBAM e per fornire alle autorità competenti le deleghe necessarie per rilasciare le proprie autorizzazioni. 4.   Le autorità competenti utilizzano l’UUM&DS per autorizzare il proprio personale e i dichiaranti stabiliti nei rispettivi Stati membri ad accedere al registro transitorio CBAM. 5.   Un’autorità competente può scegliere di utilizzare un sistema di gestione dell’identità e dell’accesso istituito nel proprio Stato membro ai sensi dell’ del presente regolamento (sistema eIDAS doganale nazionale) allo scopo di fornire le credenziali necessarie per accedere al registro transitorio CBAM.
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Gestione dell’accesso degli utenti CBAM (Art. 21 Regolamento (UE) 2023/1773) — Testo vigente | Portale Normativo