Art. 2
Definizioni
In vigore dal 17 ago 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«dichiarante»: una delle persone seguenti:
a)
l’importatore che presenta una dichiarazione in dogana di immissione in libera pratica di merci a proprio nome e per proprio conto;
b)
la persona autorizzata a presentare una dichiarazione in dogana di cui all’articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), che dichiara l’importazione di merci;
c)
il rappresentante doganale indiretto, se la dichiarazione in dogana è presentata dal rappresentante doganale indiretto nominato a norma dell’ del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, qualora l’importatore sia stabilito al di fuori dell’Unione oppure qualora il rappresentante doganale indiretto abbia accettato gli obblighi di comunicazione a norma dell’ del regolamento (UE) 2023/956.
2)
«riduzione»: qualsiasi importo che riduca l’importo dovuto o pagato da una persona tenuta al pagamento del prezzo del carbonio, prima o dopo il pagamento, in forma monetaria o in qualsiasi altra forma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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