Art. 17

Ambito di applicazione del sistema centrale

In vigore dal 17 ago 2023
Ambito di applicazione del sistema centrale 1.   Il registro transitorio CBAM è interoperabile con: a) il sistema di gestione uniforme degli utenti e firma digitale (UUM&DS) ai fini della registrazione degli utenti e della gestione dell’accesso per la Commissione, gli Stati membri e i dichiaranti, di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070; b) il sistema di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) a fini di convalida e recupero delle informazioni sull’identità degli operatori economici di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070, per i dati indicati all’allegato V del presente regolamento; c) il sistema Surveillance ai fini del recupero delle informazioni sulle dichiarazioni doganali di importazione per le merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 per i controlli sulle relazioni CBAM e sulla conformità, sviluppato attraverso Surveillance 3 (SURV 3) nell’ambito del CDU, di cui all’articolo 99 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1070; d) il sistema TARIC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. 2.   Il registro transitorio CBAM è interoperabile con i sistemi decentrati sviluppati o aggiornati tramite la decisione di esecuzione (UE) 2019/2151, ai fini del recupero delle informazioni sulle dichiarazioni doganali di importazione per le merci elencate all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 come si specifica agli allegati VI e VII del presente regolamento, nonché per controllare le relazioni CBAM e assicurare la conformità dei dichiaranti quando tali informazioni non sono disponibili nel sistema SURV3.
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