Art. 16
Sanzioni
In vigore dal 17 ago 2023
Sanzioni
1. Gli Stati membri comminano sanzioni nei casi seguenti:
a)
qualora il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per adempiere l’obbligo di presentare la relazione CBAM, oppure
b)
qualora la relazione CBAM sia inesatta o incompleta ai sensi dell’ e il dichiarante non abbia adottato le misure necessarie per correggere la relazione CBAM ove l’autorità competente abbia avviato la procedura di correzione ai sensi dell’, paragrafo 4.
2. L’importo della sanzione è compreso tra 10 EUR e 50 EUR per tonnellata di emissioni non comunicate. La sanzione aumenta conformemente all’indice europeo dei prezzi al consumo.
3. Nel determinare l’importo effettivo di una sanzione per le emissioni non comunicate calcolate sulla base dei valori predefiniti resi disponibili e pubblicati dalla Commissione per il periodo transitorio, le autorità competenti considerano i fattori seguenti:
a)
l’entità delle informazioni non comunicate;
b)
i quantitativi non comunicati delle merci importate e le emissioni non comunicate relative a tali merci;
c)
la tempestività con cui il dichiarante soddisfa le richieste di fornire informazioni o corregge la relazione CBAM;
d)
il comportamento doloso o negligente del dichiarante;
e)
il comportamento passato del dichiarante per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di comunicazione;
f)
il livello di cooperazione del dichiarante nel porre fine alla violazione;
g)
l’eventualità che il dichiarante abbia volontariamente adottato misure per evitare violazioni analoghe in futuro.
4. Si applicano sanzioni maggiori qualora siano state presentate consecutivamente più di due relazioni incomplete o inesatte ai sensi dell’ oppure se le relazioni non sono state presentate per più di sei mesi.
Storico versioni
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