Art. 11
Controlli delle relazioni CBAM e uso delle informazioni da parte della Commissione
In vigore dal 17 ago 2023
Controlli delle relazioni CBAM e uso delle informazioni da parte della Commissione
1. La Commissione può controllare le relazioni CBAM per valutare l’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei dichiaranti nel periodo transitorio e fino a tre mesi dopo il termine entro il quale si sarebbe dovuta presentare l’ultima relazione CBAM.
2. La Commissione utilizza il registro transitorio CBAM e le informazioni ivi contenute per svolgere i compiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2023/956.
Storico versioni
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