Art. 11

Controlli delle relazioni CBAM e uso delle informazioni da parte della Commissione

In vigore dal 17 ago 2023
Controlli delle relazioni CBAM e uso delle informazioni da parte della Commissione 1.   La Commissione può controllare le relazioni CBAM per valutare l’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dei dichiaranti nel periodo transitorio e fino a tre mesi dopo il termine entro il quale si sarebbe dovuta presentare l’ultima relazione CBAM. 2.   La Commissione utilizza il registro transitorio CBAM e le informazioni ivi contenute per svolgere i compiti stabiliti nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2023/956.
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