Art. 1

Modifiche

In vigore dal 17 ago 2023
Modifiche Il regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) è modificato come segue: 1) all’articolo 8, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4.   Una volta ricevute da enti creditizi significativi e da succursali significative le informazioni di cui agli articoli 6 e 7 e dopo aver assicurato che le informazioni siano nel formato di file corretto conformemente all’articolo 17, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE senza indebito ritardo. 5.   Gli enti creditizi significativi e le succursali significative segnalano le informazioni finanziarie a fini di vigilanza alle ANC entro le date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 o entro una scadenza anteriore stabilita dall’ANC.» ; 2) all’articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2.   Una volta ricevute da enti creditizi significativi informazioni riguardanti filiazioni stabilite in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, come precisato all’articolo 9, e dopo aver assicurato che le informazioni siano nel formato di file corretto conformemente all’articolo 17, le ANC trasmettono tali informazioni alla BCE senza indebito ritardo. 3.   Le ANC stabiliscono la data entro la quale gli enti creditizi devono segnalare le informazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui all’articolo 9. Tale data non può essere successiva al venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.» ; 3) all’articolo 12, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: «4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni di cui all’articolo 11 entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 per i seguenti enti: a) enti creditizi meno significativi stabiliti in uno Stato membro partecipante e che effettuano le segnalazioni al più alto livello di consolidamento; b) enti creditizi meno significativi che effettuano le segnalazioni su base consolidata, diversi da quelli di cui alla lettera a).»; 4) all’articolo 15, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo: «4.   Le ANC trasmettono alla BCE le informazioni finanziarie a fini di vigilanza di cui agli articoli 13 e 14 riguardanti gli enti creditizi meno significativi e le filiazioni meno significative entro la fine del venticinquesimo giorno lavorativo successivo alle relative date di invio di cui all’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451: a) per gli enti creditizi meno significativi che non fanno parte di un gruppo vigilato e per le filiazioni meno significative; b) per gli enti creditizi meno significativi che fanno parte di un gruppo vigilato meno significativo.»; 5. l’articolo 16 è sostituito dal seguente: «Articolo 16 Controlli sulla qualità dei dati Le ANC verificano e valutano la qualità e l’affidabilità delle informazioni trasmesse alla BCE. A tal fine, le ANC si attengono alle specifiche relative ai controlli della qualità dei dati e alle informazioni qualitative di cui agli articoli 4 e 5 della decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea (BCE/2023/18) (*1). (*1)  Decisione (UE) 2023/1681 della Banca centrale europea, del 17 agosto 2023, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati (BCE/2023/18) (GU L 216 del 1.9.2023, pag. 105).»;" 6. l’articolo 17 è sostituito dal seguente: «Articolo 17 Linguaggio informatico per la trasmissione delle informazioni dalle autorità nazionali competenti alla BCE Le ANC trasmettono le informazioni precisate nel presente regolamento secondo la pertinente tassonomia eXtensible Business Reporting Language al fine di fornire un formato tecnico uniforme per lo scambio dei dati. A tali fini, le ANC si attengono alle specifiche stabilite all’articolo 6 della decisione (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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