Art. 2

In vigore dal 16 ago 2023
1.   Le autorità doganali degli Stati membri adottano, in conformità all’articolo 23, paragrafo 4, e all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di cui all’ del presente regolamento. 2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
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