Art. 7
Trasmissione e aggiornamento dei dati
In vigore dal 10 ago 2023
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 è così modificato:
(1)
all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ciascuno Stato membro incarica i gestori dell'infrastruttura di inserire i valori dei parametri della propria rete ferroviaria in un'applicazione elettronica conforme alle specifiche comuni del presente regolamento.»
;
(2)
l' è così modificato:
(a)
ai paragrafi 4 e 5, i termini «Ciascuno Stato membro» sono sostituiti dai termini «Ciascun gestore dell'infrastruttura»;
(b)
il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'Agenzia istituisce un gruppo composto di rappresentanti dei gestori dell'infrastruttura incaricato di coordinare, monitorare e sostenere l'attuazione del presente regolamento nell'applicazione RINF. Tale gruppo sostiene inoltre l'evoluzione futura del presente regolamento. Gli organismi nazionali di registrazione designati a norma dell' hanno il diritto di partecipare in linea con i loro compiti e con l'ambito di applicazione delle loro attività. L'Agenzia invita, secondo opportunità, esperti e organismi rappresentativi.»
;
(3)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Trasmissione e aggiornamento dei dati
1. I gestori dell'infrastruttura trasmettono i dati direttamente all'applicazione RINF non appena tali dati sono disponibili. I gestori dell'infrastruttura sono garanti dell'accuratezza, della completezza, della coerenza e della tempestività dei dati trasmessi.
2. I gestori dell'infrastruttura rendono disponibili nel RINF tutte le informazioni relative alle infrastrutture nuove che devono essere messe in servizio, ristrutturate o rinnovate prima della loro messa in servizio.
Organismo di registrazione nazionale
Ciascuno Stato membro può designare un organismo nazionale di registrazione che agisca da punto di contatto tra l'Agenzia e i gestori dell'infrastruttura nell'ottica di assistere e coordinare i gestori dell'infrastruttura del proprio territorio, a condizione che ciò non metta a rischio la disponibilità dei dati a norma dell'.»
;
(4)
l' è sostituito dal seguente:
«
Sviluppi futuri
1. L'Agenzia aggiorna l'applicazione RINF entro il 15 dicembre 2024 al fine di:
(a)
consentire un aggiornamento parziale dei dati corrispondenti al parametro o ai parametri modificati, affinché i gestori dell'infrastruttura possano aggiornare le pertinenti informazioni modificate non appena sono disponibili;
(b)
adeguare ulteriormente il calcolo dell'itinerario sulla rete con una descrizione a livello micro;
(c)
segnalare alle imprese ferroviarie con apposite notifiche le modifiche dell'applicazione RINF in relazione alla rete o alle reti per le quali hanno richiesto di essere informate e trasmettere al gestore dell'infrastruttura un messaggio di conferma del sistema;
(d)
fornire la definizione, la modellizzazione e l'implementazione delle date di validità al fine di soddisfare i casi d'uso;
(e)
allineare le località impiegate ai fini della descrizione dell'infrastruttura a quelle utilizzate nell'Unione per lo scambio di informazioni nelle applicazioni telematiche;
(f)
integrare la descrizione dell'infrastruttura relativa alla natura dell'infrastruttura che è a disposizione delle imprese ferroviarie (parte del prospetto informativo della rete) (*1) e alle caratteristiche tecniche degli impianti di servizio ferroviario (*2).
2. Ulteriori sviluppi dell'applicazione RINF possono creare un sistema di dati che alimenta tutti i flussi di informazioni elettroniche relativamente alla rete ferroviaria dell'Unione.
(*1) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (rifusione) (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32)."
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 1).»;"
(5)
è aggiunto un nuovo articolo 7 bis:
«Articolo 7 bis
ERA Vocabulary
Per “ERA Vocabulary” si intende un documento tecnico pubblicato dall'Agenzia a norma dell', paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/797, che stabilisce le definizioni e le presentazioni dei dati leggibili da persone e meccanicamente e i requisiti di qualità e accuratezza connessi per ciascun elemento di dati (ontologia) del sistema ferroviario.
L'Agenzia provvede alla manutenzione dell'ERA Vocabulary affinché quest'ultimo rifletta gli sviluppi normativi e tecnici che interessano il sistema ferroviario.»
;
(6)
l'allegato è modificato in conformità all'allegato VII del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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