Art. 3
Deroghe temporanee alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2117 per quanto riguarda l’applicazione degli articoli da 39 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013
In vigore dal 8 ago 2023
Deroghe temporanee alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2117 per quanto riguarda l’applicazione degli articoli da 39 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013
In deroga all’articolo 5, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2117, gli articoli da 39 a 54 del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2022 per quanto riguarda le spese sostenute e i pagamenti effettuati per le operazioni attuate a norma dell’articolo 46 di detto regolamento anteriormente al 16 ottobre 2025, a condizione che:
a)
entro il 15 ottobre 2023 tali operazioni siano state parzialmente attuate e le spese sostenute ammontino ad almeno il 3 % del totale delle spese pianificate;
b)
tali operazioni siano pienamente attuate entro il 15 ottobre 2025.
Gli Stati membri provvedono a che tale deroga si applichi soltanto ai viticoltori in possesso di autorizzazioni di reimpianto da utilizzare nelle regioni colpite dagli eventi meteorologici avversi verificatisi nella primavera del 2023.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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