Art. 1
In vigore dal 8 ago 2023
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di carburo di tungsteno, carburo di tungsteno fuso e carburo di tungsteno semplicemente miscelato a polvere metallica, attualmente classificati con i codici NC 2849 90 30 ed ex 3824 30 00 (117) (codice TARIC 3824300010), originari della Repubblica popolare cinese.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo, applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1, è pari al 33 %.
3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
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