Art. 1
In vigore dal 28 lug 2023
Nella sorveglianza e nella valutazione del programma per il mercato unico («il programma») a norma degli articoli 17 e 18 del regolamento (UE) 2021/690 sono utilizzati gli indicatori seguenti nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione.
Gli indicatori di performance essenziali esistenti di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2021/690 sono denominati:
«OP 1», «OP 2», «OP 3», «OP 4», «OP 5», «OP 6», «OP 7», «OP 8»,
«RES 1», «RES 2», «RES 3», «RES 4», «RES 5», «RES 6»,
«IMP 1».
I nuovi indicatori di cui all’allegato del presente regolamento misurano inoltre le realizzazioni, i risultati e gli impatti del programma al secondo livello.
«OP 0.1.»,«OP 0.2.»,«OP 0.3.»,«OP 0.4.»,«OP 0.5.»,«OP 1.1.»,«OP 1.2.»,«OP 2.1.»,«OP 4.1.»,«OP 4.2.»,«OP 4.3.»,«OP 4.4.»,«OP 4.5.»,«OP 4.6.»,«OP 5.1.»,«OP 6.1.»,«OP 6.2.»,«OP 6.3.».
«RES 0.1.»,«RES 0.2.»,«RES 0.3.»,«RIS 0.4.»,«RES 1.1.»,«RES 1.2.»,«RES 1.3.»,«RES 1.4.»,«RES 1.5.»,«RES 1.6.»,«RES 1.7.»,«RES 1.8.»,«RES 2.1.»,«RES 2.2.»,«RES 2.3.»,«RES 2.4.»,«RES 2.5.»,«RES 2.6.»,«RES 2.7.»,«RES 3.1.»,«RES 3.2.»,«RES 3.3.»,«RES 4.1.»,«RES 4.2.»,«RES 4.3.»,«RES 4.4.»,«RES 5.1.»,«RES 6.1.,«RES 6.2.»,«RES 6.3.»,«RES 6.4.»,«RES 6.5.»,«RES 6.6.»,
«IMP 5.1.»,«IMP 6.1.».
I dati sottostanti utilizzati dalla Commissione per misurare gli indicatori di cui al paragrafo 1 sono raccolti da fonti di dati all’interno della Commissione.
I destinatari dei fondi dell’Unione forniscono i dati su base annuale quando tali dati sono disponibili. Una panoramica annuale dei risultati può essere messa a disposizione dei portatori di interesse sulla base di schede di monitoraggio per ciascuna azione. Tali schede di monitoraggio sono compilate sulla base dei dati contenuti nelle relazioni sui progetti e dei dati supplementari provenienti da uno strumento di comunicazione.
Solo per il pilastro «Alimenti», i risultati saranno ottenuti tramite le amministrazioni nazionali attraverso l’Agenzia esecutiva europea per la salute e il digitale.
La Commissione utilizza i dati comunicati dai destinatari dei fondi dell’Unione o dagli Stati membri per misurare gli indicatori di cui al paragrafo 1 nell’ambito del quadro di sorveglianza e valutazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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