Art. 6

Etichettatura per l’introduzione nel territorio dell’Unione

In vigore dal 25 lug 2023
Etichettatura per l’introduzione nel territorio dell’Unione 1.   Le piante specificate sono introdotte nel territorio dell’Unione solo con un’etichetta compilata in una delle lingue ufficiali dell’Unione e contenente tutti gli elementi seguenti: a) la dicitura «Origine: Libano»; b) il nome della zona indenne da organismi nocivi; c) il numero di identificazione del produttore; d) il numero del lotto; e) l’indicazione «non destinato all’impianto». 2.   L’etichetta di cui al paragrafo 1 è stata rilasciata dall’organizzazione libanese per la protezione delle piante o da un operatore professionale sotto il controllo ufficiale di tale organizzazione.
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