Art. 4
Prescrizioni per l’introduzione delle piante specificate nel territorio dell’Unione
In vigore dal 25 lug 2023
Prescrizioni per l’introduzione delle piante specificate nel territorio dell’Unione
Le piante specificate soddisfano le prescrizioni seguenti:
a)
sono state presentate in lotti in vista dell’introduzione nel territorio dell’Unione e ciascun lotto è costituito da piante specificate prodotte da un unico produttore e raccolte in un’unica zona indenne da organismi nocivi;
b)
ciascun lotto delle piante specificate non contiene più dell’1 % in peso netto di terra e di substrato colturale e
c)
sono spostate in sacchi, pacchi o altri contenitori, ciascuno dei quali è etichettato in conformità all’.
Storico versioni
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