Art. 5
Metodologia per le esenzioni
In vigore dal 25 lug 2023
Metodologia per le esenzioni
1. Uno Stato membro può essere esentato dal rispetto di taluni termini regolari per la trasmissione dei dati se l’impatto di tale Stato membro sul totale dell’Unione di tali variabili è limitato.
2. Le esenzioni dalla trasmissione dei dati sono concesse per le variabili nei set di dati della tematica «Superficie di produzione e produzione vegetale», purché la relativa applicazione non riduca di oltre il 5 % le informazioni sul totale previsto dell’Unione della variabile corrispondente. La Commissione (Eurostat) calcola i valori soglia di riferimento per la produzione di ciascuna coltura oggetto delle esenzioni. Tali valori soglia di riferimento sono calcolati sulla base di una media di tre anni dei dati statistici sui volumi di produzione.
3. Uno Stato membro in cui la produzione di una coltura è stata inferiore o pari al valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi è esentato dalla trasmissione dei dati per tutte le (sotto)variabili appartenenti a tale coltura per taluni termini, come indicato in ciascuna sezione II dei set di dati di cui all’allegato I. L’esenzione è revocata automaticamente se il valore della produzione pertinente dello Stato membro supera il valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi. La trasmissione dei dati inizia per l’anno di riferimento successivo al terzo anno consecutivo in cui il valore soglia di riferimento è stato superato. L’esenzione è automaticamente reintrodotta se la produzione dello Stato membro della coltura pertinente è inferiore o pari al valore soglia di riferimento per tre anni consecutivi.
4. I valori soglia di riferimento sono stabiliti in ciascuna sezione II dell’allegato I. La Commissione può modificare tali valori se la media del totale dell’Unione resta al di sotto del 90 % o al di sopra del 110 % del totale dell’Unione impiegato per calcolare i valori soglia di riferimento per tre anni consecutivi.
Storico versioni
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