Art. 2

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/30

In vigore dal 20 lug 2023
Rettifica del regolamento delegato (UE) 2022/30 All’, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2022/30, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2.   Il requisito essenziale di cui all’, paragrafo 3, lettera e), della direttiva 2014/53/UE si applica a una qualsiasi delle seguenti apparecchiature radio, se queste ultime possono effettuare il trattamento, ai sensi dell’articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) 2016/679, di dati personali quali definiti all’articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679, o di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, quali definiti all’, lettere b) e c), della direttiva 2002/58/CE:».
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