Art. 9
In vigore dal 20 lug 2023
1. Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni, applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione che hanno stabilito le norme di cui al paragrafo 1 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente la informano di ogni eventuale modifica.
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