Art. 4
In vigore dal 20 lug 2023
1. Alle persone fisiche responsabili di aver fornito sostegno o di aver partecipato al programma iraniano di UAV, e alle persone fisiche ad esse associate, elencate nell'allegato III, è impedito l'ingresso o il transito nel territorio di uno Stato membro.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
Storico versioni
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