Art. 3d

In vigore dal 20 lug 2023
Articolo 3 quinquies 1.   L', paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente pertinente in merito a tali operazioni. 2.   L', paragrafo 1, non si applica al versamento sui conti congelati di interessi o altri profitti dovuti su detti conti, pagamenti dovuti in virtù di contratti, accordi od obblighi che sono stati conclusi o sono sorti anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui all', o pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché gli interessi, gli altri profitti e i pagamenti di cui sopra continuino a essere soggetti alle misure di cui a tale paragrafo.
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