Art. 14
In vigore dal 20 lug 2023
Articolo14
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato I. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato I.
2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione la designazione delle proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e successivamente la informano di ogni eventuale modifica della designazione.
3. Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per dette comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato I.
Storico versioni
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