Art. 22

Informazione, comunicazione e pubblicità

In vigore dal 20 lug 2023
Informazione, comunicazione e pubblicità 1.   I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine dei finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. 2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo strumento, sulle azioni svolte a titolo dello strumento e sui risultati ottenuti. 3.   Le risorse finanziarie destinate allo strumento contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all'. 4.   Le risorse finanziarie destinate allo strumento possono contribuire all'organizzazione di attività di divulgazione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, in particolare al fine di aprire catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.
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Informazione, comunicazione e pubblicità (Art. 22 Regolamento (UE) 2023/1525) — Testo vigente | Portale Normativo