Art. 1

In vigore dal 18 lug 2023
Il nome «Българско кисело мляко/Bulgarsko kiselo mlyako» (DOP) è registrato. Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.4. Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
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Art. 1 Regolamento (UE) 2023/1531 — Testo vigente | Portale Normativo