Art. 7
Rappresentatività
In vigore dal 17 lug 2023
Rappresentatività
1. Gli Stati membri garantiscono che i dati utilizzati come fonte di informazioni sulle abitazioni compravendute siano rappresentativi dell’universo di riferimento di ciascun sottoindice dell’IPAB in ciascun periodo di riferimento.
2. Gli Stati membri possono escludere dall’IPAB uno o più tipi di abitazioni e una o più regioni a condizione che, in proporzione al valore di tutti gli acquisti di abitazioni da parte di famiglie, la quota esclusa non superi il cinque per cento. Le spese per l’acquisto di abitazioni per i tipi di abitazione o le regioni esclusi dovrebbero essere imputate al tipo di abitazione o regione più simile.
Storico versioni
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