Art. 6
Raccolta di prezzi e caratteristiche che determinano il prezzo
In vigore dal 17 lug 2023
Raccolta di prezzi e caratteristiche che determinano il prezzo
1. Gli Stati membri acquisiscono le informazioni di base necessarie per la definizione degli strati o degli aggregati elementari, o di entrambi, e per l’elaborazione dell’IPAB.
2. Gli Stati membri garantiscono che la rilevazione dei dati riguardi le pertinenti caratteristiche che determinano il prezzo che consentono l’elaborazione di un indice dei prezzi non influenzato dalle differenze di qualità tra le abitazioni compravendute.
Storico versioni
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