Art. 30

Norme di scambio di dati e metadati

In vigore dal 17 lug 2023
Norme di scambio di dati e metadati 1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati e metadati in formato elettronico utilizzando i servizi del punto di accesso unico conformemente alle norme di scambio di dati e metadati statistici. 2.   I dati riservati, quali definiti all’, punto 7, del regolamento (CE) n. 223/2009, sono adeguatamente segnalati al momento della trasmissione alla Commissione (Eurostat).
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