Art. 30
Norme di scambio di dati e metadati
In vigore dal 17 lug 2023
Norme di scambio di dati e metadati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) dati e metadati in formato elettronico utilizzando i servizi del punto di accesso unico conformemente alle norme di scambio di dati e metadati statistici.
2. I dati riservati, quali definiti all’, punto 7, del regolamento (CE) n. 223/2009, sono adeguatamente segnalati al momento della trasmissione alla Commissione (Eurostat).
Storico versioni
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