Art. 29

Altre revisioni

In vigore dal 17 lug 2023
Altre revisioni 1.   Il calendario e l’ampiezza di revisioni diverse da quelle eseguite a norma degli sono decisi in collaborazione con la Commissione (Eurostat). 2.   Gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) le stime dei sottoindici e dei pesi riveduti al più tardi tre mesi prima della prevista introduzione della revisione proposta.
Storico versioni

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