Art. 21
Sconti e incentivi
In vigore dal 17 lug 2023
Sconti e incentivi
1. Gli Stati membri tengono conto degli sconti che:
a)
sono attribuibili a un singolo prodotto osservato, e
b)
sono usufruibili al momento dell’acquisto.
2. Se possibile, si tiene conto degli sconti disponibili solo per un ristretto gruppo di acquirenti.
3. Gli incentivi sono trattati conformemente agli .
Storico versioni
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