Art. 21

Sconti e incentivi

In vigore dal 17 lug 2023
Sconti e incentivi 1.   Gli Stati membri tengono conto degli sconti che: a) sono attribuibili a un singolo prodotto osservato, e b) sono usufruibili al momento dell’acquisto. 2.   Se possibile, si tiene conto degli sconti disponibili solo per un ristretto gruppo di acquirenti. 3.   Gli incentivi sono trattati conformemente agli .
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Sconti e incentivi (Art. 21 Regolamento (UE) 2023/1470) — Testo vigente | Portale Normativo