Art. 20
Trattamento dei prezzi
In vigore dal 17 lug 2023
Trattamento dei prezzi
1. Per elaborare l’indice dei prezzi OOH gli Stati membri utilizzano i prezzi osservati. Essi utilizzano i prezzi stimati solo ai fini di cui agli .
2. I prezzi osservati per il sottoindice «Assicurazione sull’abitazione» devono essere premi effettivi.
3. Se un prodotto inerente all’acquisto o alla proprietà di abitazioni è stato messo a disposizione gratuitamente e a esso viene successivamente applicato un prezzo, ciò figura come un aumento di prezzo nell’indice dei prezzi OOH. Per contro, se un singolo servizio a cui è stato applicato un prezzo è successivamente messo a disposizione gratuitamente, ciò figura come una diminuzione di prezzo nell’indice dei prezzi OOH.
Storico versioni
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