Art. 10

Stime

In vigore dal 17 lug 2023
Stime 1.   Qualora il numero disponibile di abitazioni compravendute non sia sufficiente a consentire il calcolo di un indice dei prezzi affidabile per un determinato strato, gli Stati membri stimano la variazione di prezzo per tale strato come la variazione di prezzo per uno strato o una combinazione di strati caratterizzati da condizioni di mercato comparabili. 2.   Gli Stati membri non possono riportare i prezzi del trimestre precedente né attribuire la stessa variazione di prezzo di un trimestre precedente, a meno che ciò non possa essere giustificato in quanto risultato di una stima appropriata.
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