Art. 7

Disposizioni transitorie

In vigore dal 14 lug 2023
Disposizioni transitorie 1.   Le seguenti disposizioni transitorie si applicano alle apparecchiature ATM/ANS provviste di dichiarazioni CE rilasciate a norma dell’ o 6 del regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che sono state messe in funzione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento: a) le apparecchiature ATM/ANS che rientrano nella categoria di apparecchiature ATM/ANS per cui è richiesta una certificazione a norma dell’ sono considerate provviste di un certificato a norma dell’, salvo che l’Agenzia non stabilisca, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, che tali apparecchiature ATM/ANS non garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento; b) le apparecchiature ATM/ANS che rientrano nella categoria di apparecchiature ATM/ANS che devono essere dichiarate a norma dell’ sono considerate provviste di una dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’, salvo che l’Agenzia non stabilisca, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, che tali apparecchiature ATM/ANS non garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento; c) per quanto riguarda le apparecchiature ATM/ANS oggetto di una dichiarazione di conformità a norma dell’, le dichiarazioni CE di verifica dei sistemi che sono state rilasciate o riconosciute a norma dell’ del regolamento (CE) n. 552/2004 continuano a essere valide a tempo indeterminato e sono considerate provviste di una dichiarazione di conformità a norma dell’. 2.   L’Agenzia valuta le apparecchiature ATM/ANS di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e pubblica i risultati di tale valutazione. A tale fine le autorità competenti per la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di ATM/ANS di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 forniscono all’Agenzia le informazioni rilevanti per agevolare tale valutazione. L’obiettivo della valutazione è stabilire se le apparecchiature ATM/ANS in questione garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento. Il risultato della valutazione viene pubblicato e tutte le misure di modifica delle apparecchiature ATM/ANS ritenute necessarie a seguito della valutazione sono applicate dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dalla data effettiva in cui la valutazione è eseguita, a meno che dalla valutazione non emerga una carenza che può avere un effetto negativo sulla sicurezza, nel qual caso tutte le misure di modifica delle apparecchiature ATM/ANS emerse dalla valutazione sono applicate immediatamente. Dopo cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le apparecchiature ATM/ANS di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono considerate conformi alle prescrizioni del presente regolamento. 3.   Le apparecchiature ATM/ANS oggetto di certificazione a norma dell’ o di una dichiarazione a norma dell’ possono essere messe in funzione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento fino al 12 settembre 2028 sulla base di una dichiarazione di conformità rilasciata a norma dell’. A decorrere dal 13 settembre 2028, a tali apparecchiature ATM/ANS si applicano le disposizioni seguenti: a) le apparecchiature ATM/ANS che rientrano nella categoria di apparecchiature ATM/ANS per cui è richiesta una certificazione a norma dell’ e per le quali il fornitore di ATM/ANS ha rilasciato una dichiarazione di conformità sono considerate provviste di un certificato a norma dell’, salvo che l’Agenzia non stabilisca, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 4, che tali apparecchiature ATM/ANS non garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento; b) le apparecchiature ATM/ANS che rientrano nella categoria delle apparecchiature ATM/ANS per cui è richiesta una dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’ e per le quali il fornitore di ATM/ANS ha rilasciato una dichiarazione di conformità sono considerate provviste di una dichiarazione di conformità del progetto a norma dell’, salvo che l’Agenzia non stabilisca, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 4, che tali apparecchiature ATM/ANS non garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento. 4.   L’Agenzia valuta le apparecchiature ATM/ANS di cui al paragrafo 3 entro il 12 settembre 2030. A tale fine le autorità competenti per la certificazione e la sorveglianza dei fornitori di ATM/ANS di cui all’, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 forniscono all’Agenzia le informazioni rilevanti per agevolare tale valutazione. L’obiettivo della valutazione è stabilire se le apparecchiature ATM/ANS in questione garantiscono un livello di sicurezza, prestazione e interoperabilità equivalente a quello prescritto dal regolamento (UE) 2018/1139 e dal presente regolamento.
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