Art. 2
Definizioni
In vigore dal 14 lug 2023
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)
«apparecchiature ATM/ANS»: i componenti ATM/ANS quali definiti all’, punto 6), del regolamento (UE) 2018/1139 e i sistemi ATM/ANS quali definiti all’, punto 7), dello stesso regolamento, esclusi i componenti di bordo, che sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (5);
(2)
«direttiva sulle apparecchiature ATM/ANS»: documento rilasciato dall’Agenzia che prescrive l’esecuzione di interventi da parte dei fornitori di ATM/ANS sulle apparecchiature ATM/ANS volti a porre rimedio a una condizione di non sicurezza e/o non protezione rilevata e a ripristinare le prestazioni e l’interoperabilità di tali apparecchiature ATM/ANS qualora sia dimostrato che la sicurezza, le prestazioni o l’interoperabilità di tali particolari apparecchiature potrebbero altrimenti essere compromesse;
(3)
«rete europea di gestione del traffico aereo» (EATMN): la serie di sistemi indicati nell’allegato VIII, punto 3.1, del regolamento (UE) 2018/1139, che permettono la fornitura di servizi di navigazione aerea nell’Unione, incluse le interfacce ai confini con paesi terzi;
(4)
«sistema funzionale»: combinazione di procedure, risorse umane e apparecchiature, ivi compresi hardware e software, organizzate per svolgere una funzione nel contesto ATM/ANS e altre funzioni della rete ATM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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