Art. 2

Definizioni

In vigore dal 13 lug 2023
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «alimentazione da rete»: la fornitura di energia elettrica dalla rete a 230 (± 10 %) volt in corrente alternata a 50 Hz; 2) «asciugabiancheria per uso domestico»: l’apparecchio nel quale si asciuga la biancheria mediante rotolamento in un cestello rotante, attraverso il quale è insufflata aria e che, stando alla dichiarazione di conformità del fabbricante, risulta conforme alla direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (10) o alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (11); 3) «asciugabiancheria per uso domestico da incasso»: l’asciugabiancheria per uso domestico progettata, provata e commercializzata esclusivamente per soddisfare tutte le caratteristiche seguenti: a) essere installata in armadi su misura o rivestita (sopra e/o sotto e ai lati) da pannelli; b) essere saldamente fissata ai lati, alla parte superiore o al fondo di armadi su misura o a pannelli; c) essere dotata di una parte frontale incorporata predisposta in fabbrica o di un pannello frontale personalizzato su misura; 4) «lavasciuga biancheria per uso domestico»: l’apparecchio definito all’, punto 4, del regolamento (UE) 2019/2023 della Commissione (12); 5) «centrifuga per uso domestico»: l’apparecchio nel quale l’acqua è rimossa dalla biancheria mediante azione centrifuga in un cestello rotante e successivamente aspirata da una pompa automatica o per gravità, progettato per essere usato principalmente a scopi non professionali, anche noto sul mercato come «estrattore centrifugo»; 6) «programma»: una serie di operazioni predefinite e dichiarate adatte dal fornitore per asciugare determinati tipi di tessuto; 7) «punto vendita»: il luogo in cui le asciugabiancheria per uso domestico sono esposte oppure offerte alla vendita, al noleggio o alla vendita a rate; 8) «asciugabiancheria multicestello per uso domestico»: l’asciugabiancheria per uso domestico munita di più cestelli, siano essi come unità distinte o nel medesimo involucro. Ai fini degli allegati da II a X, si applicano le definizioni supplementari di cui all’allegato I.
Storico versioni

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