Art. 33

Valutazione

In vigore dal 12 lug 2023
Valutazione Entro il 18 agosto 2029 la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento. La Commissione trasmette una relazione di valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Garante europeo della protezione dei dati e all'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali. La relazione di valutazione include una valutazione dell'applicazione del presente regolamento e dei risultati conseguiti in relazione ai suoi obiettivi nonché una valutazione dell'impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali. La valutazione è svolta conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di valutazione.
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