Art. 96
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 12 lug 2023
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 18 febbraio 2024, fatto salvo quanto disposto nel secondo comma e nelle altre disposizioni del presente regolamento.
Le seguenti disposizioni si applicano come segue:
a)
l’ si applica a decorrere dal 18 febbraio 2027;
b)
l’ e il capo VI si applicano a decorrere dal 18 agosto 2024, ad eccezione dell’, paragrafo 2, che si applica a decorrere da 12 mesi dopo la data della prima pubblicazione dell’elenco di cui all’, paragrafo 2;
c)
Il capo VIII si applica a decorrere dal 18 agosto 2025.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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