Art. 94
Riesame
In vigore dal 12 lug 2023
Riesame
1. Entro il 30 giugno 2031 la Commissione riesamina ed elabora una relazione concernente l’applicazione del presente regolamento e l’impatto sull’ambiente e la salute umana e sul funzionamento del mercato interno e la sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio.
2. Tenendo conto del progresso tecnico e dell’esperienza pratica acquisita negli Stati membri, la Commissione include nella relazione una valutazione degli aspetti seguenti del presente regolamento:
a)
l’elenco dei formati comuni che rientrano nella definizione di batterie portatili di uso generale;
b)
i requisiti in materia di sostenibilità e sicurezza di cui al capo II, compresa l’eventuale necessità di introdurre un divieto di esportazione di batterie non conformi alle restrizioni di cui all’allegato I;
c)
i requisiti in materia di etichettatura e informazione di cui al capo III;
d)
i requisiti relativi al dovere di diligenza per le batterie di cui agli articoli da 48 a 53;
e)
le misure riguardanti la gestione dei rifiuti di batterie di cui al capo VIII, compresa la possibilità di introdurre due sottocategorie di batterie portatili, vale a dire le batterie portatili ricaricabili e non ricaricabili, con obiettivi di raccolta differenziata, e di introdurre un obiettivo di raccolta differenziata per le batterie portatili di uso generale;
f)
le misure relative al passaporto della batteria di cui al capo IX;
g)
le violazioni e il carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo delle sanzioni stabilite all’;
h)
l’analisi dell’impatto del presente regolamento sulla competitività e sugli investimenti nel settore delle batterie e sugli oneri amministrativi derivanti dal presente regolamento.
Se del caso, la relazione di cui al paragrafo 1 è corredata di una proposta legislativa di modifica delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
3. Tenendo conto della revisione del regolamento (CE) n. 1907/2006, la Commissione include nella sua relazione una valutazione specifica della necessità di una proposta legislativa intesa a modificare gli del presente regolamento.
4. La Commissione valuta se siano necessarie modifiche del capo VII alla luce dell’eventuale adozione di atti legislativi dell’Unione che stabiliscano norme in materia di governo societario sostenibile e dovere di diligenza, compresi gli obblighi per le società riguardo agli effetti negativi sui diritti umani e agli effetti negativi sull’ambiente in relazione alle attività proprie, alle attività delle loro affiliate e succursali e alle attività nella catena del valore.
La Commissione pubblica una relazione contenente i risultati di tale valutazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore degli eventuali atti legislativi di cui al primo comma, o entro il 30 giugno 2031, se questa data è precedente. Se del caso, la Commissione correda la sua relazione di una proposta legislativa intesa a modificare il capo VII.
5. Entro il 30 giugno 2031 la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio nella quale valuta la fattibilità e le conseguenze tecniche dell’estensione dell’ambito di applicazione della definizione di «batteria per mezzi di trasporto leggeri» di cui all’, punto 11), in particolare includendo le batterie che alimentano veicoli non muniti di ruote. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.
6. Entro il 1o gennaio 2025 la Commissione valuta il modo migliore per introdurre norme armonizzate in materia di caricatori standardizzati, da applicarsi, rispettivamente, alle batterie ricaricabili progettate per mezzi di trasporto leggeri, nonché alle batterie ricaricabili incorporate in categorie specifiche di apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinate dalla direttiva 2012/19/UE. I dispositivi di ricarica per le categorie e le classi di apparecchiature radio di cui all’, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE sono esclusi dall’ambito di tale valutazione.
Storico versioni
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