Art. 83

Non conformità formale

In vigore dal 12 lug 2023
Non conformità formale 1.   Fatto salvo l’, uno Stato membro, se giunge a una delle seguenti conclusioni, richiede all’operatore economico interessato di porre fine alla non conformità in questione: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’ del presente regolamento; b) la marcatura CE non è stata apposta; c) il numero di identificazione dell’organismo notificato, ove richiesto a norma dell’allegato VIII, è stato apposto in violazione dell’, o non è stato apposto; d) la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata o non è stata compilata correttamente; e) la documentazione tecnica di cui all’allegato VIII non è disponibile o non è completa; f) le informazioni di cui all’, paragrafo 7 o all’, paragrafo 3, sono assenti, false o incomplete; g) non sono stati rispettati altri requisiti amministrativi di cui all’ o all’; 2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato adotta tutte le misure opportune per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato della batteria o per fare in modo che sia ritirata dal mercato o richiamata.
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Non conformità formale (Art. 83 Regolamento (UE) 2023/1542) — Testo vigente | Portale Normativo