Art. 81

Batterie conformi che presentano rischi

In vigore dal 12 lug 2023
Batterie conformi che presentano rischi 1.   Se uno Stato membro, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’, paragrafo 1, ritiene che una batteria, pur conforme agli articoli da 6 a 10 e agli , presenti un rischio per la salute umana o la sicurezza delle persone o per la protezione dei beni materiali o dell’ambiente («batteria conforme che presenta rischi»), chiede senza indugio all’operatore economico interessato, entro un termine ragionevole stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio, di garantire che la batteria conforme che presenta rischi, all’atto della sua messa a disposizione sul mercato, non presenti più tale rischio o che sia ritirata dal mercato o richiamata. 2.   L’operatore economico garantisce che siano adottate misure correttive nei confronti di tutte le batterie conformi che presentano rischi da esso messe a disposizione sul mercato in tutta l’Unione. 3.   Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione delle batterie conformi che presentano rischi, l’origine e la catena di approvvigionamento di tali batterie, la natura del rischio connesso, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate. 4.   La Commissione avvia immediatamente consultazioni con gli Stati membri e l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione la Commissione adotta un atto di esecuzione in cui sia stabilito se la misura nazionale sia giustificata o no e, all’occorrenza, propone le opportune misure. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. 5.   Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla tutela della salute e della sicurezza delle persone e alla protezione dei beni materiali o dell’ambiente, la Commissione adotta un atto di esecuzione immediatamente applicabile, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 4. 6.   La Commissione indirizza l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 4 e 5 a tutti gli Stati membri e lo comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.
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