Art. 80
Procedura di salvaguardia dell’Unione
In vigore dal 12 lug 2023
Procedura di salvaguardia dell’Unione
1. Se in esito alla procedura di cui all’, paragrafi 4, 6 e 7, vengono sollevate obiezioni contro una misura adottata dalle autorità di vigilanza del mercato o se la Commissione ritiene la misura nazionale contraria al diritto dell’Unione, la Commissione si consulta senza indugio con gli Stati membri e con l’operatore o gli operatori economici interessati e valuta la misura nazionale. La Commissione si adopera per concludere tale valutazione entro un mese.
In base ai risultati della valutazione la Commissione adotta un atto di esecuzione in cui stabilisce se la misura nazionale sia giustificata o no. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
2. La Commissione indirizza l’atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, secondo comma, a tutti gli Stati membri e lo comunica immediatamente ad essi e all’operatore o agli operatori economici interessati.
Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per fare in modo che la batteria non conforme sia ritirata dai rispettivi mercati e ne informano la Commissione.
Se la misura nazionale è considerata ingiustificata, lo Stato membro in questione provvede a ritirare tale misura.
3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità della batteria viene attribuita a carenze nelle norme armonizzate di cui all’ del presente regolamento, la Commissione applica la procedura di cui all’ del regolamento (UE) n. 1025/2012.
4. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità della batteria è attribuita a carenze nelle specifiche comuni di cui all’, la Commissione adotta senza indugio un atto di esecuzione che modifica o abroga le specifiche comuni di cui trattasi. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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