Art. 79

Procedura a livello nazionale per le batterie che presentano rischi

In vigore dal 12 lug 2023
Procedura a livello nazionale per le batterie che presentano rischi 1.   Fatto salvo l’ del regolamento (UE) 2019/1020, le autorità di vigilanza del mercato di uno degli Stati membri, qualora abbiano sufficienti ragioni per ritenere che una batteria oggetto del presente regolamento presenti un rischio per la salute umana o la sicurezza delle persone, per i beni materiali o per l’ambiente, effettuano una valutazione della batteria interessata che investa tutti i requisiti pertinenti di cui al presente regolamento. Se, attraverso la valutazione, le autorità di vigilanza del mercato di cui al primo comma concludono che la batteria non rispetta i requisiti di cui al presente regolamento («batteria non conforme»), chiedono tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso, entro un termine ragionevole stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e proporzionato alla natura del rischio, al fine di rendere la batteria conforme ai suddetti requisiti oppure di ritirarla o di richiamarla dal mercato. Le autorità di vigilanza del mercato ne informano di conseguenza l’organismo notificato competente. 2.   Le autorità di vigilanza del mercato informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati della valutazione e delle misure che hanno chiesto all’operatore economico di adottare. 3.   L’operatore economico provvede affinché siano adottate tutte le opportune misure correttive nei confronti di tutte le batterie non conformi che ha messo a disposizione sul mercato in tutta l’Unione. 4.   Qualora l’operatore economico interessato non adotti le misure correttive adeguate entro il termine di cui al paragrafo 1, secondo comma, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione delle batterie non conformi sul loro mercato nazionale, per ritirare tali batterie da tale mercato o per richiamarle. Le autorità di vigilanza del mercato comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri le misure adottate. 5.   Le informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all’identificazione della batteria non conforme, la sua origine, la natura della presunta non conformità e dei rischi connessi, la natura e la durata delle misure nazionali adottate, nonché gli argomenti avanzati dall’operatore economico interessato. In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità sia dovuta a una qualsiasi delle cause seguenti: a) non conformità della batteria agli articoli da 6 a 10 o agli ; b) carenze nelle norme armonizzate di cui all’; c) carenze nelle specifiche comuni di cui all’. 6.   Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura di cui al presente articolo comunicano senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri tutte le misure adottate, tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità della batteria interessata e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, le loro obiezioni. 7.   Qualora, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, gli Stati membri o la Commissione non sollevino obiezioni rispetto alla misura provvisoria adottata dalle autorità di vigilanza del mercato, tale misura è ritenuta giustificata. 8.   Gli Stati membri garantiscono che siano adottate senza indugio le opportune misure restrittive in relazione alla batteria non conforme, quali il ritiro della batteria non conforme dal mercato.
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