Art. 77

Passaporto della batteria

In vigore dal 12 lug 2023
Passaporto della batteria 1.   A decorrere dal 18 febbraio 2027, tutte le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie industriali con capacità superiore a 2 kWh e le batterie per veicoli elettrici immesse sul mercato o messe in servizio sono registrate in formato elettronico («passaporto della batteria»). 2.   Il passaporto della batteria contiene informazioni relative al modello della batteria e informazioni specifiche relative alla singola batteria, anche risultanti dall’uso di tale batteria, come indicato nell’allegato XIII. Le informazioni contenute nel passaporto della batteria comprendono: a) informazioni accessibili al pubblico conformemente all’allegato XIII, punto 1; b) informazioni accessibili unicamente agli organismi notificati, alle autorità di vigilanza del mercato e alla Commissione conformemente all’allegato XIII, punti 2 e 3; e c) informazioni accessibili unicamente alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ad accedere alle stesse e a trattarle ai fini di cui al terzo comma, lettere a) e b), conformemente all’allegato XIII, punti 2 e 4. Le finalità per l’accesso e il trattamento delle informazioni di cui al secondo comma, lettera c): a) riguardano lo smantellamento della batteria, comprese le misure di sicurezza da adottare durante lo smantellamento, e la composizione dettagliata del modello della batteria e sono essenziali per consentire a riparatori, rifabbricanti, operatori della seconda vita e riciclatori di svolgere le rispettive attività economiche a norma del presente regolamento; o b) nel caso di singole batterie, sono essenziali per l’acquirente della batteria o per le parti che agiscono per conto dell’acquirente, al fine di mettere la singola batteria a disposizione di aggregatori di energia indipendenti o di partecipanti al mercato dell’energia. Le informazioni di cui al secondo comma sono incluse nel passaporto della batteria nella misura applicabile alla categoria o alla sottocategoria di batterie in questione. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato XIII riguardo alle informazioni da includere nel passaporto della batteria al fine di tenere conto dei progressi tecnici e scientifici. 3.   Il passaporto della batteria è accessibile mediante il codice QR di cui all’, paragrafo 6, che rimanda a un identificatore univoco attribuito alla batteria dall’operatore economico che la immette sul mercato. Il codice QR e l’identificatore univoco sono conformi alle norme ISO/IEC 15459-1:2014, 15459-2:2015, 15459-3:2014, 15459-4:2014, 15459-5:2014 e 15459-6:2014 o a norme equivalenti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare il secondo comma del presente paragrafo alla luce dei progressi tecnici e scientifici sostituendo le norme di cui a tale comma o aggiungendo altre norme europee o internazionali alle quali il codice QR e l’identificatore univoco devono conformarsi. 4.   L’operatore economico che immette la batteria sul mercato garantisce che le informazioni contenute nel passaporto della batteria siano esatte, complete e aggiornate. Può rilasciare un’autorizzazione scritta a qualsiasi altro operatore ad agire per suo conto. 5.   Tutte le informazioni contenute nel passaporto della batteria sono basate su standard aperti e in un formato interoperabile, trasferibili mediante una rete aperta interoperabile per lo scambio di dati senza vendor lock-in (blocco da fornitore), leggibili meccanicamente, strutturate e consultabili, conformemente ai requisiti essenziali di cui all’. 6.   L’accesso alle informazioni contenute nel passaporto della batteria è regolamentato conformemente ai requisiti essenziali di cui all’. 7.   Per una batteria che è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo, alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione, la responsabilità della conformità agli obblighi di cui al paragrafo 4 del presente articolo è trasferita all’operatore economico che ha immesso sul mercato o ha messo in servizio tale batteria. Tale batteria è munita di un nuovo passaporto collegato al passaporto o ai passaporti della batteria o delle batterie originarie. Qualora lo stato di una batteria cambi in rifiuto di batteria, la responsabilità della conformità agli obblighi di cui al paragrafo 4 del presente articolo è trasferita al produttore o, se designata a norma dell’, paragrafo 1, all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, o al gestore di rifiuti selezionato conformemente all’, paragrafo 8. 8.   Un passaporto della batteria cessa di esistere dopo che la batteria è stata riciclata. 9.   Entro il 18 agosto 2026, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino quali persone devono essere considerate persone aventi un interesse legittimo conformemente all’allegato XIII, rispettivamente punti 2 e 4, ai fini del paragrafo 2, lettera c), del presente articolo a quali delle informazioni elencate in tali punti esse hanno accesso e in quale misura esse possono scaricare, condividere, pubblicare o riutilizzare tali informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3. I criteri per specificare le persone di cui al paragrafo 2, lettera c), e per determinare in che misura esse possono scaricare, condividere, pubblicare o riutilizzare le informazioni di cui all’allegato XIII, punti 2 e 4 sono i seguenti: a) la necessità di disporre di tali informazioni al fine di valutare lo stato e il valore residuo della batteria e la sua capacità per un ulteriore riutilizzo; b) la necessità di disporre di tali informazioni ai fini della preparazione per il riutilizzo, della preparazione per il cambio di destinazione, del cambio di destinazione, della rifabbricazione o del riciclaggio della batteria oppure della scelta tra tali operazioni; c) la necessità di garantire che l’accesso alle informazioni commercialmente sensibili contenute nel passaporto della batteria e il relativo trattamento siano limitati al minimo necessario conformemente al diritto dell’Unione applicabile.
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Passaporto della batteria (Art. 77 Regolamento (UE) 2023/1542) — Testo vigente | Portale Normativo