Art. 76
Comunicazione alla Commissione
In vigore dal 12 lug 2023
Comunicazione alla Commissione
1. Gli Stati membri pubblicano in forma aggregata, per ogni anno civile e nel formato stabilito dalla Commissione nell’atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 5, i dati seguenti sulle batterie portatili, le batterie per mezzi di trasporto leggeri, le batterie per autoveicoli, le batterie industriali e le batterie per veicoli elettrici in base alle categorie di batterie e alla composizione chimica:
a)
il quantitativo di batterie messe a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, comprese quelle incorporate in apparecchi, veicoli o prodotti industriali, ma escluse le batterie che hanno lasciato il territorio di tale Stato membro nell’anno in questione, prima di essere vendute agli utilizzatori finali;
b)
il quantitativo di rifiuti di batterie raccolti a norma degli , e i tassi di raccolta calcolati in base alla metodologia di cui all’allegato XI;
c)
il quantitativo di rifiuti di batterie industriali e il quantitativo di rifiuti di batterie per veicoli elettrici raccolti e conferiti agli impianti autorizzati per la preparazione per il riutilizzo o la preparazione per il cambio di destinazione;
d)
i valori per le efficienze di riciclaggio conseguite di cui all’allegato XII, parte B, e i valori per il recupero di materiali ottenuto di cui all’allegato XII, parte C, riguardo alle batterie raccolte in tale Stato membro.
Gli Stati membri mettono a disposizione tali dati entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti. Essi rendono pubblici tali dati per via elettronica nel formato stabilito dalla Commissione conformemente al paragrafo 5, utilizzando servizi di trasmissione di dati facilmente accessibili. I dati sono presentati in un formato a lettura ottica, classificabile e consultabile e rispettano gli standard aperti per l’uso da parte di terzi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quando i dati di cui al primo comma sono resi disponibili.
Il primo periodo di comunicazione riguarda il primo anno civile completo dopo l’entrata in vigore dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione alla Commissione, conformemente al paragrafo 5.
Oltre agli obblighi imposti dalle direttive 2000/53/CE e 2012/19/UE, i dati di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a d), del presente articolo comprendono le batterie incorporate nei veicoli e negli apparecchi e i rifiuti di batterie da essi rimossi a norma dell’.
2. La comunicazione relativa all’efficienza di riciclaggio e al recupero di materiali di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera d), interessa tutte le fasi del riciclaggio e tutte le frazioni derivate corrispondenti.
3. I dati resi disponibili dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono corredati di una relazione di controllo della qualità che deve essere presentata secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 5.
4. La Commissione raccoglie ed esamina le informazioni rese disponibili in conformità del presente articolo. La Commissione pubblica una relazione intesa a valutare l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza di tali dati. Tale valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata entro sei mesi dalla prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.
5. La Commissione adotta, entro il 18 agosto 2025, atti di esecuzione in cui stabilisce il formato dei dati e delle informazioni da comunicare alla Commissione nonché i metodi di valutazione e le condizioni operative riguardanti la raccolta e il trattamento dei rifiuti di batterie ai fini dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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