Art. 74

Informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie

In vigore dal 12 lug 2023
Informazioni relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie 1.   Oltre alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE, i produttori o, se designate a norma dell’, paragrafo 1, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore mettono a disposizione degli utilizzatori finali e dei distributori le informazioni seguenti relative alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti di batterie per quanto riguarda le categorie di batterie che forniscono nel territorio di uno Stato membro: a) il contributo degli utilizzatori finali alla prevenzione dei rifiuti, anche mediante informazioni sulle buone pratiche e raccomandazioni relative all’uso delle batterie al fine di estenderne la fase di utilizzo e le possibilità di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, preparazione per il cambio di destinazione, cambio di destinazione e rifabbricazione; b) il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla raccolta differenziata dei rifiuti di batterie conformemente agli obblighi di cui all’, in modo da consentirne il trattamento; c) la raccolta differenziata, i punti di ritiro e raccolta, la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione e il trattamento disponibili per i rifiuti di batterie; d) le necessarie istruzioni di sicurezza per la manipolazione dei rifiuti di batterie, anche in relazione ai rischi associati alle batterie contenenti litio e alla loro manipolazione; e) il significato delle etichette e dei simboli presenti sulle batterie in conformità dell’ o stampati sul loro imballaggio o nei documenti che accompagnano le batterie; e f) l’impatto delle sostanze presenti nelle batterie, in particolare delle sostanze pericolose, sull’ambiente e sulla salute umana o sulla sicurezza delle persone, compreso l’impatto generato da modalità improprie per disfarsi dei rifiuti di batterie, quale la dispersione dei rifiuti o la loro eliminazione come rifiuti urbani indifferenziati. Tali informazioni sono comunicate: a) a intervalli regolari per ciascun modello di batteria, dal momento in cui il modello della batteria in questione è messo a disposizione sul mercato per la prima volta in uno Stato membro, almeno presso il punto di vendita in modo visibile e attraverso le piattaforme online; b) in una o più lingue facilmente comprensibili per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro in cui la batteria deve essere messa a disposizione sul mercato. 2.   I produttori mettono a disposizione dei distributori, degli operatori di cui agli e degli altri gestori di rifiuti che svolgono la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il trattamento, le informazioni relative alle misure di sicurezza e protezione, tra cui quelle riguardanti la sicurezza sul lavoro, applicabili allo stoccaggio e alla raccolta dei rifiuti di batterie. 3.   Dal momento in cui una batteria è fornita nel territorio di uno Stato membro, i produttori mettono a disposizione per via elettronica, gratuitamente e su richiesta, dei gestori di rifiuti che effettuano la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il trattamento, nella misura in cui tali operatori ne abbiano bisogno per svolgere tali attività, le informazioni seguenti specifiche sul modello di batteria relative al trattamento corretto ed ecocompatibile dei rifiuti di batterie: a) i processi per lo smantellamento dei mezzi di trasporto leggeri, dei veicoli e degli apparecchi in modo da consentire la rimozione delle batterie incorporate; b) le misure di sicurezza e protezione, anche in materia di sicurezza sul lavoro e antincendio, applicabili ai processi di stoccaggio, trasporto e trattamento dei rifiuti di batterie. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma identificano i componenti e i materiali nonché l’ubicazione di tutte le sostanze pericolose presenti in una batteria, nella misura in cui ciò sia necessario agli operatori che effettuano la preparazione per il riutilizzo, la preparazione per il cambio di destinazione o il trattamento per consentire loro di ottemperare ai requisiti del presente regolamento. Tali informazioni sono rese disponibili in una o più lingue facilmente comprensibili per gli operatori di cui al primo comma, secondo quanto stabilito dallo Stato membro nel cui mercato la batteria deve essere messa a disposizione. 4.   I distributori che forniscono batterie agli utilizzatori finali comunicano in modo permanente, presso i loro punti di vendita al dettaglio in modo facilmente accessibile e chiaramente visibile per gli utilizzatori finali delle batterie, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e le informazioni sulle modalità con cui gli utilizzatori finali possono depositare gratuitamente i rifiuti di batterie presso i rispettivi punti di raccolta situati nei punti di vendita o per conto di una piattaforma online. Tale obbligo è limitato ai tipi di categorie di batterie che fanno parte, o facevano parte, dell’offerta di batterie nuove del distributore o del rivenditore. I distributori forniscono le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 anche quando vendono i loro prodotti tramite piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali. 5.   I costi a carico del produttore a norma dell’, paragrafo 4, lettere da a) a d), sono indicati separatamente all’utilizzatore finale presso il punto di vendita di una nuova batteria. 6.   I produttori delle categorie di batterie pertinenti o le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore conducono campagne di sensibilizzazione e offrono incentivi per incoraggiare gli utilizzatori finali a disfarsi dei rifiuti di batterie in un modo che sia in linea con le informazioni messe a disposizione degli utilizzatori finali in merito alla prevenzione e gestione dei rifiuti di batterie conformemente al paragrafo 1. 7.   Qualora le informazioni siano fornite pubblicamente agli utilizzatori finali a norma del presente articolo, è garantita la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.
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