Art. 73

Preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dei rifiuti di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici

In vigore dal 12 lug 2023
Preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dei rifiuti di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici 1.   Per dimostrare che un rifiuto di una batteria per mezzi di trasporto leggeri, un rifiuto di una batteria industriale o un rifiuto di una batteria per veicoli elettrici sottoposto alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione non è più classificabile come rifiuto, il detentore della batteria fornisce, su richiesta di un’autorità competente, quanto segue: a) prove di una valutazione dello stato di salute o dei test sullo stato di salute condotti in uno Stato membro sotto forma di copie della documentazione attestante la capacità della batteria di fornire le prestazioni pertinenti al suo utilizzo a seguito della preparazione per il riutilizzo o della preparazione per il cambio di destinazione; b) prove del riutilizzo della batteria che è stata sottoposta alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, mediante una fattura o un contratto relativi alla vendita o al trasferimento della proprietà della batteria; c) prove di un’adeguata tutela contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, attraverso, tra le altre cose, un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), sono rese disponibili agli utilizzatori finali e ai terzi che agiscono per loro conto, in condizioni di parità, nell’ambito della documentazione di cui al paragrafo 1 che accompagna la batteria al momento dell’immissione sul mercato o della messa in servizio. 3.   La comunicazione di informazioni a norma dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica l’obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili ai sensi del pertinente diritto dell’Unione e nazionale. 4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca requisiti tecnici e di verifica dettagliati che i rifiuti di batterie per veicoli leggeri, i rifiuti di batterie industriali o i rifiuti di batterie per veicoli elettrici devono rispettare per cessare di essere rifiuti. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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Preparazione per il riutilizzo o preparazione per il cambio di destinazione dei rifiuti di batterie per mezzi di trasporto leggeri, dei rifiuti di batterie industriali e dei rifiuti di batterie per veicoli elettrici (Art. 73 Regolamento (UE) 2023/1542) — Testo vigente | Portale Normativo